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Fisco, deducibile dal reddito d’impresa la quota non utilizzata del credito d’imposta da bonus edilizi

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E’ quanto emerge dal terzo “Principio Interpretativo” elaborato dalla Fondazione commercialisti di Milano

MILANO – Il mancato utilizzo, in tutto o in parte, di un credito d’imposta relativo a bonus edilizi acquistati dalla società o generatesi a seguito dell’applicazione del c.d. “sconto in fattura”, genera una sopravvenienza passiva deducibile dal reddito d’impresa e non rilevante ai fini dell’Irap.

È questa, in estrema sintesi, la conclusione alla quale giunge sull’annosa questione il Principio Interpretativo n.3/2024 promosso dalla Fondazione commercialisti di Milano, che fa riferimento all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del capoluogo lombardo, presieduto da Marcella Caradonna.

Secondo il gruppo di lavoro che ha elaborato il principio interpretativo, infatti, la società che ha acquistato un credito d’imposta relativo a bonus edilizi o che ha applicato lo sconto in fattura, ha rilevato contabilmente e fiscalmente tale credito sulla base del prezzo di acquisto o del valore dello sconto in fattura praticato.

Tale credito d’imposta, avendo natura pluriennale, dovrà essere distinto in sede di bilancio in base alla quota scadente nei successivi 12 mesi e nella quota scadente oltre i suddetti 12 mesi.

Possibili spread fra valore nominale del credito d’imposta utilizzabile in compensazione orizzontale e il costo di acquisto o dello sconto praticato, dovranno essere contabilizzati come proventi o oneri di natura finanziaria.

Qualora nell’arco pluriennale di utilizzo la società non riuscisse ad utilizzare, in tutto o in parte, la quota del credito spettante, si verificherebbe, sia dal punto di vista civilistico che fiscale, una sopravvenienza passiva come tale deducibile dal reddito d’impresa i sensi dell’articolo 101, comma 4, del Tuir.

I componenti finanziari registrati in sede di acquisto del credito d’imposta e la possibile sopravvenienza passiva che potrebbe verificarsi nell’ipotesi di cui sopra non rilevano invece ai fini della determinazione del valore della produzione netta Irap.

“Si tratta di un contributo interpretativo di grande interesse e attualità, viste le incerte e intricate sorti di molti crediti relativi ai bonus edilizi presenti nei bilanci delle aziende italiane”, ha sottolineato Andrea Bongi, coordinatore del gruppo di lavoro della Fondazione Odcec di Milano.

Hanno collaborato alla stesura del principio interpretativo in commento: Antonio Canu, Sandro La Ciacera, Luca Fornaciari, Andrea Meneghello, Massimo Oldani, Emanuele Pisati, Fabrizio Giovanni PoggianiFlavia Silla, Massimiliano Tasini.

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